{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-11_1995-12-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17212&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=75&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "438a342545bc7ac601a2ec74917b865e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.1995 11.1995.11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.1995 11.1995.11"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.1995 11.1995.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:18:50", "Checksum": "3c15080cf34241d2c46fdd11b0a673d2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.1995 11.1995.11\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nd) L’appellante insorge contro la spesa di fr. 150.– mensili inclusa dal Pretore nel fabbisogno della moglie per la manutenzione dell’alloggio coniugale. Senza negare – a ragione (DTF 114 II 18; Rep. 1994 pag. 144) – che gli oneri di manutenzione immobiliare rientrino come tali nel fabbisogno, egli fa valere che la somma non è resa verosimile. Se appena si considera però ch’egli medesimo ammette, per l’abitazione coniugale, un valore locativo di fr. 18 850.– annui (dichiara-zione fiscale 1993/94, agli atti) e che a titolo di manutenzione, amministrazione e assicurazione immobiliare l’autorità fiscale ammette – per esperienza – spese varianti dal 15 al 25% di tale reddito (art. 2 cpv. 1 RT), una riduzione dell’im-porto di fr. 150.– mensili stimato dal Pretore non entra nemmeno in linea di conto.\n4. Da ultimo l’appellante critica il riparto a metà dell’eccedenza mensile, sostenendo di dover affrontare “spese accresciute” per il posto di lavoro e soggiungendo che già durante la vita in comune egli “aveva a disposizione un importo maggiore della moglie per poter far fronte ai suoi impegni professionali” (pag. 5). Ora, secondo il Tribunale federale la suddivisione a metà dell’eccedenza può essere evitata solo ove sia reso verosimile che i coniugi non destinavano, durante la vita in comune, la totalità del reddito al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b). A prescindere dalla questione di sapere se spese professionali giustifichino un diverso riparto dell’eccedenza (o se tali spese non rientrino piuttosto nel fabbisogno del singolo coniuge), in concreto non è dato a divedere se e in che misura l’appellante beneficiasse per ragioni professionali, a fine mese, di una somma maggiore rispetto a quella spettante alla moglie. Mancando qualsiasi elemento di valutazione, non è possibile nemmeno derogare al principio testé accennato e suddividere l’eccedenza in parti disuguali.\n5. Nelle sue richieste di giudizio l’appellante propone che sia annullato anche l’obbligo di corrispondere alla moglie la somma di fr. 2600.– per l’interesse ipotecario maturato nel mese di ottobre 1993 (dispositivo n. 4 del decreto impugnato). Se non che, a tale riguardo l’appello è sfornito di qualsiasi motivazione. Deve quindi essere dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f, cui rinvia l’art. 309 cpv. 5 CPC).\nII. Sull’appello adesivo\n6. La documentazione prodotta per la prima volta con l’appello adesivo è irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Tali offerte di prova non possono essere considerate ai fini del giudizio.\n7. L’appellante adesiva contesta in primo luogo il reddito del marito, tanto nel 1993 quanto nel 1994.\na) Essa fa valere che il reddito del marito nel 1993 non era di fr. 9840.– mensili, come accertato dal Pretore (decreto, pag. 3), bensì di fr. 10 087.–. L’argomentazione è parzialmente fondata. In sede provvisionale il giudice si limita a un esame sommario dei dati disponibili (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC). In concreto l’unico documento che permetta di definire il guadagno del marito nel 1993 è un conteggio (doc. 2) da cui risulta uno stipendio netto di fr. 9138.75 mensili, mentre tutto si ignora sulla tredicesima. Ora, in mancanza di un certificato di salario annuo o di indicazioni chiare, non incombe al giudice indagare se e in che misura la tredicesima si scosti dallo stipendio netto mensile. Ai fini di un giudizio meramente sommario il giudice si limita in circostanze del genere a maggiorare di un dodicesimo lo stipendio netto rilevabile dal carteggio processuale. Ciò appare tanto più ragionevole nella fattispecie se si considera che né il Pretore spiega come sia giunto al risultato di fr. 9840.– né l’appellante adesiva illustra come abbia ottenuto la somma di fr. 10 087.–. Lo stipendio netto del marito nel 1993 deve quindi essere valutato in fr. 9900.– mensili (tredici dodicesimi di fr. 9138.75).\nb) Lo stipendio netto del marito nel 1994 è già stato valutato, a un esame meramente sommario, in fr. 12 107.– (sopra, con-sid. 1). Su questo punto l’appello adesivo, che prospetta un guadagno di fr. 12 540.– mensili sulla base di un calcolo complesso ma non perciò più attendibile, dev’essere respinto.\n8. Anche l’appellante adesiva contesta per più versi il fabbisogno minimo del marito (v. sopra, consid. 2).\na) L’indennità di fr. 200.– mensili per pasti fuori casa è rimessa in causa perché eccede quanto il marito riceve dal datore di lavoro a titolo di rimborso spese (fr. 140.– mensili). In realtà non vi è motivo per ridurre l’importo ammesso dal primo giu-dice. Intanto, a non averne dubbio, l’indennità ricevuta dal marito copre solo una parte dei costi effettivi. Oltre a ciò non si può seriamente pretendere, dato il buon tenore di vita della famiglia, che un’indennità di appena fr. 200.– aggiunta al fabbisogno minimo del marito calcolato secondo i parametri del diritto esecutivo sia elevata. Al proposito il gravame è privo di fondamento."}