{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-11_1995-12-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17212&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=75&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "438a342545bc7ac601a2ec74917b865e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.1995 11.1995.11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.1995 11.1995.11"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.1995 11.1995.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:18:50", "Checksum": "3c15080cf34241d2c46fdd11b0a673d2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.1995 11.1995.11\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\ne) L’appellante critica la circostanza che nel suo fabbisogno minimo non sia stato riconosciuta una spesa di fr. 200.– mensili per l’uso del telefono. Il Pretore ha agito correttamente. Le spese di acqua, elettricità, telefono e così via sono già comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (si veda la tabella edita dalla Camera di esecuzioni e fallimenti, già menzionata). Non è il caso di aggiungerle ulteriormente, se non nella misura in cui si riconducano all’eser-cizio di una professione. Nell’appello il convenuto si prevale dell’uso del telefono “anche per lavoro” (pag. 4 in alto), ma a parte che ciò non è mai stato fatto valere prima (in violazione dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), tale affermazione non è stata resa per nulla verosimile. Anche su questo punto il decreto impugnato resiste quindi alla critica.\nf) A ragione l’appellante chiede per contro che sia inserito nel suo fabbisogno mensile l’onere di fr. 77.30 per gli interessi passivi maturati sul conto 36751.000.001.002 presso __________ -__________ (doc. 1.1 nel fascicolo prodotto dalla banca stessa: “operazioni di chiusura”). Il fabbisogno della famiglia essendo abbondantemente garantito (come si vedrà oltre), il debito – sorto durante l’unione coniugale – deve essere onorato (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 162 ad art. 145 CC; Rep. 1985 pag. 93 in alto; I CCA, sentenza del 14 giugno 1993 nella causa C. contro C., consid. 3e). La censura di temerarietà formulata dall’ attrice è, al riguardo, fuori luogo.\ng) Il fabbisogno minimo del marito, valutato secondo i parametri del diritto esecutivo, ammonta in conclusione a fr. 4090.– mensili per il 1993 e fr. 4155.– mensili per il 1994 (fr. 4013.–rispettivamente fr. 4078.– calcolati dal Pretore, più fr. 77.30 di interessi passivi). La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, nondimeno, che il fabbisogno determinato ai fini di una causa di stato non si identifica necessariamente con il minimo vitale del diritto esecutivo: in condizioni finanziarie favorevoli si giustifica di tenere conto anche del buon livello di vita e di maggiorare il fabbisogno minimo di un 20% (DTF 114 II 304 con riferimenti; cfr. anche Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, nota 10 ad art. 152 CC). Tale principio, che il giudice deve considerare d’ufficio in virtù del diritto federale, può trovare applicazione nel caso specifico – senza creare ammanchi – a decorrere dal 1° gennaio 1994. È opportuno perciò rivalutare il fabbisogno minimo del marito, vicedirettore di banca, a fr. 4986.– per il 1994. Rimane inteso che di analogo beneficio dovrà fruire, nel rispetto della parità di trattamento, anche la moglie (v. in seguito, consid. 9c).\n3. L’appellante critica dipoi l’ammontare del fabbisogno minimo della moglie, calcolato dal Pretore in fr. 4653.– mensili per il 1993 e in fr. 4521.– per il 1994, compresi in entrambi i casi gli oneri ipotecari gravanti l’abitazione coniugale (decreto, pag. 5).\na) Il convenuto sostiene dapprima che il minimo vitale del diritto esecutivo dev’essere ridotto da fr. 1025.– a fr. 925.– men-sili (minimo “per persona singola che vive presso parenti” nell’accezione della tabella edita dalla Camera di esecuzione e fallimenti), per lo meno fin quando la figlia maggiorenne ha alloggiato nell’abitazione coniugale (inizio febbraio 1994: decreto, pag. 4). La tesi non può essere seguita. A prescindere dal fatto che sarebbe stata se mai la figlia a vivere presso parenti (nella fattispecie: la madre) e non il contrario, l’appellante dimentica che fino a gennaio del 1994 il Pretore ha imputato alla moglie un reddito di fr. 500.– mensili percepito proprio dalla figlia (decreto, pag. 4 in fondo). Pretendere, in tali circostanze, di ridurre il minimo vitale della moglie sotto i fr. 1025.– mensili non è serio. Già a un primo esame l’appello non ha, su questo punto, alcuna consistenza.\nb) Il Pretore ha calcolato nel fabbisogno della moglie una spesa di fr. 200.– mensili per il riscaldamento elettrico dell’abita-zione coniugale. A parere dell’appellante tale somma sarebbe esagerata e andrebbe ridotta a una media (tra estate e inverno) di fr. 60.– mensili. L’opinione non può essere condivisa. Secondo la comune esperienza l’impianto elettrico per il riscaldamento e l’acqua calda di una casa unifamiliare può indubbiamente costare fr. 200.– mensili. L’importo, verosimile, è stato inserito quindi a giusto titolo nel fabbisogno della moglie.\nc) Invano l’appellante contesta anche il carico fiscale di fr. 300.– mensili riconosciuto alla moglie dal primo giudice. Certo, egli sostiene che l’attrice non ha dimostrato l’aggra-vio, ma il fatto che l’autorità fiscale non abbia ancora disgiunto le partite fiscali dei coniugi (sopra, consid. 2c) non significa – e da lungi – che la moglie vada esente da imposta. Il Pretore ha ritenuto che l’attrice, divenuta soggetto fiscale autonomo con l’introduzione dell’istanza per il tentativo di conciliazione, dovrà presumibilmente versare almeno fr. 300.– mensili per l’imposta cantonale e comunale (per l’imposta federale diretta vigeva, fino al 31 dicembre 1994, l’art. 22 lett. d seconda frase DIFD). L’appellante non spende una parola per negare tale circostanza. Sotto tale profilo il gravame si rivela, una volta ancora, insufficientemente motivato (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC)."}