{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-11_1995-12-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17212&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=75&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "438a342545bc7ac601a2ec74917b865e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.1995 11.1995.11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.1995 11.1995.11"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.1995 11.1995.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:18:50", "Checksum": "3c15080cf34241d2c46fdd11b0a673d2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.1995 11.1995.11\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n1. Il marito sostiene anzitutto che il suo reddito netto per il 1994 non ammonta a fr. 12 118.– mensili, come accertato dal Pretore (decreto, pag. 3 a metà), bensì a fr. 11 710.80. L’assunto è parzialmente fondato. Dagli atti (doc. 3 e 3.1 forniti dalla __________ __________ o) si desume un reddito dell’appellante, per 13 mensilità, di fr. 12 632.– lordi (stipendio fr. 12 000.–, assegno familiare fr. 300.–, indennità per pasti fuori casa fr. 140.–, quota di gratifica fr. 192.–), su cui sono operate – a un sommario esame – deduzioni per complessivi fr. 1456.– (nell’ordine, calcolate in base a tale reddito: fr. 81.–, fr. 638.–, fr. 126.–, fr. 586.– e fr. 25.-). Rapportato su 12 mensilità, tale valore dà una media di fr. 12 107.–. Ci si potrebbe domandare, invero, se l’aumento di stipendio di cui ha beneficiato il marito nel 1994 sia rilevante ai fini del giudizio, il limite superiore del diritto al mantenimento essendo costituito dal tenore di vita goduto dai coniugi fino alla cessazione della comunione domestica (DTF 118 II 377 consid. 20). Nel decreto il Pretore ha accertato espressa-mente, però, che il livello di vita avuto dai coniugi durante la vita in comune era superiore a quello attuale (pag. 7 in alto). Simile circostanza non essendo litigiosa, non occorre vagliare oltre il problema.\n2. Per quanto riguarda il proprio fabbisogno minimo (fr. 4013.– mensili nel 1993 e fr. 4078.– mensili nel 1994, dopo l’aumento del premio per la cassa malati: decreto, pag. 3 in basso), l’ap-pellante ne contesta gran parte delle voci.\na) Egli si duole in primo luogo della circostanza che per i pasti al ristorante il Pretore gli abbia riconosciuto solo un’inden-nità di fr. 200.– (decreto, pag. 4) invece della spesa effettiva (fr. 516.–). Egli disconosce nondimeno che tale indennizzo non copre l’intera spesa, ma unicamente il maggior costo del vitto fuori casa. Ora, la tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (pubblicata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello) prevede, “per chi è costretto a prendere pasti fuori dell’economia domestica”, un supplemento da fr. 6.– a fr. 9.– per ogni pasto principale (punto 2.4.3). Ciò premesso, l’indennità di fr. 200.– mensili non può essere aumentata. Tutt’al più si sarebbe potuto tener calcolo di eventuali indennità più elevate applicabili a fini analoghi nel Canton __________. Gli atti però non danno alcuna indicazione al riguardo. Certo, nelle sue condizioni di reddito l’appellante non può essere costretto a vivere con il minimo del diritto esecutivo (DTF 114 II 393). Di ciò si terrà conto nondimeno, come si dirà in appresso, con una maggiorazione globale del 20% (consid. 2g).\nb) L’appellante rivendica un’indennità di fr. 200.– mensili “per le spese accresciute di abbigliamento e cura del vestiario”, negatagli dal Pretore. La richiesta non può essere accolta. Indennità aggiuntive al fabbisogno minimo si giustificano esclusivamente, per maggiore usura di indumenti, nel caso di “personale di servizio, viaggiatori e rappresentanti di com-mercio” (da fr. 20.– a fr. 50.– mensili: tabella citata, punto 2.4.2). L’appellante non rientra in simili categorie di persone. Del tenore di vita si terrà conto, per il resto, aumentando del 20% l’ammontare del suo fabbisogno minimo (consid. 2g).\nc) Il primo giudice ha inserito nel fabbisogno minimo dell’appel-lante un onere fiscale di fr. 1300.– mensili (decreto, pag. 4). Il convenuto definisce tale importo insufficiente, chiedendone l’aumento a fr. 1458.– mensili. La censura manca di qual-siasi motivazione. Gli unici dati rilevabili dall’inserto processuale risalgono alla tassazione 1991/92 (fascicolo degli atti richiamati dall’autorità tributaria) e documentano un onere fiscale complessivo per l’intera famiglia non superiore a fr. 1300.– mensili (anche ammettendo un moltiplicatore comunale, nemmeno reso verosimile, del 90%). Certo, nel frattempo il reddito del marito è aumentato, ma sono mutate anche le basi di calcolo, poiché in pendenza di separazione durevole a norma dell’art. 145 CC le partite fiscali dei coniugi vengono disgiunte – quanto meno ai fini dell’imposta cantonale e comunale – a decorrere dall’introduzione dell’ istanza per il tentativo di conciliazione (art. 10 cpv. 1 e 99 cpv. 1 lett. a LT nel testo in vigore fino al 31 dicembre 1994). Il coniuge che non vive con figli minorenni non può, ad ogni modo, fruire dell’aliquota più favorevole (quella dei coniugati: art. 36bis vLT). L’appellante non tenta nemmeno di dimostrare che, una volta scisse le partite fiscali sua e della moglie, l’onere fiscale a suo carico supererà fr. 1300.– men-sili. Totalmente sprovvisto di motivazione, su questo punto l’appello non adempie i requisiti dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC e non merita altra disamina.\nd) All’appellante il Pretore ha riconosciuto un’indennità mensile di fr. 300.– per l’autovettura (decreto, pag. 4). L’interessato chiede che tale posta sia raddoppiata poiché non include il costo delle targhe e dell’assicurazione. A torto. Intanto i co-sti asseriti non sono stati resi verosimili. In secondo luogo le spese per l’automobile sono ammesse in aggiunta al fabbisogno minimo solo ove si riconducano a necessità oggettive (per esempio a esigenze professionali). In concreto l’appel-lante ha invocato non meglio precisati compiti di rappresentanza (riassunto scritto allegato al verbale del 26 settembre 1994, pag. 2), senza però renderli verosimili e ammettendo anzi che, per quanto riguarda le trasferte, la banca gli rimborsa le spese (verbale dell’8 febbraio 1994, pag. 3 in alto). L’esercizio del diritto di visita, a sua volta, non richiede necessariamente l’uso dell’autovettura. Non vi è quindi ragione per aumentare l’indenità di fr. 300.– mensili ammessa dal primo giudice."}