{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-11_1995-12-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17212&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=75&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "438a342545bc7ac601a2ec74917b865e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.1995 11.1995.11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.1995 11.1995.11"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.1995 11.1995.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:18:50", "Checksum": "3c15080cf34241d2c46fdd11b0a673d2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.1995 11.1995.11\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo,\npresidente,\n|\n||||\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\n||||\nsedente per statuire nella causa n. __________ DSA (azione di separazione: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 20 maggio 1994 da\n|\n|\n__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________),\n|\ne ora sul decreto cautelare del 19 ottobre 1994 con cui il Pretore ha disciplinato l’as-setto provvisionale dei coniugi;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se dev’essere accolto l’appello del 31 ottobre 1994 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 19 ottobre 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;\n2. Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 5 dicembre 1994 presentato da __________ __________ contro il medesimo decreto;\n3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto:\nA. __________ (1951) e __________ (1948) si sono sposati a __________ il __________ settembre 1972. Dal matrimonio sono nate __________ (__________dicembre 1972) e __________ (__________febbraio 1976). Il marito è vicedirettore presso la __________ a __________, dove è stato trasferito per motivi di lavoro nel 1992. La moglie, casalinga, risiede tuttora nell’abitazione coniugale di __________ insieme con la figlia __________, apprendista. La figlia __________, maggiorenne, provvede economicamente a sé stessa.\nB. Il 22 settembre 1993 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 25 ottobre seguente. Il giorno medesimo essa ha presentato un’istanza di misure provvisionali tendente a ottenere, tra l’altro, un contributo alimentare per sé di fr. 4800.– mensili (di cui fr. 3000.– subito, senza contraddittorio) e uno di fr. 800.– mensili (più l’assegno familiare) per la figlia __________, come pure una provvigione ad litem di fr. 4000.–. Statuendo il 27 ottobre 1993 senza contraddittorio, il Segretario assessore ha imposto ad __________ __________a, in luogo e vece del Pretore, un contributo mensile di fr. 3000.– per la moglie e uno di fr. 800.– (più l’assegno familiare) per la figlia __________.\nC. In sede di contraddittorio, l’8 febbraio 1994, __________ __________ ha riconosciuto alla moglie un contributo mensile di fr. 3320.– e alla figlia uno di fr. 800.– (compreso l’assegno familiare), opponendosi per il resto alle domande nei suoi confronti. Esperita l’istrut-toria, alla discussione finale del 26 settembre 1994 la moglie ha confermato le proprie conclusioni, salvo aumentare a fr. 6000.– mensili il contributo chiesto per sé stessa. Il marito ha offerto alla moglie un contributo di fr. 1800.– mensili, più il pagamento diretto degli oneri ipotecari gravanti l’abitazione coniugale, e uno di fr. 800.– (compreso l’assegno familiare) alla figlia.\nD. Con decreto cautelare del 19 ottobre 1994 il Pretore ha stabilito il contributo mensile per __________ __________ (incluso l’onere ipo-tecario gravante l’abitazione coniugale) in fr. 4425.– da ottobre a dicembre 1993, in fr. 5465.– per il mese di gennaio 1994 e in fr. 5575.– da febbraio 1994 in poi. Il contributo per la figlia è sta-to fissato in fr. 800.– mensili compreso l’assegno familiare. __________ __________ è stato tenuto inoltre a rifondere alla moglie fr. 2600.– per gli interessi ipotecari maturati nel mese di ottobre 1993 sull’ abitazione coniugale, mentre la richiesta di provvigione ad litem della moglie è stata respinta. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.\nE. Insorto con un appello del 31 ottobre 1994 contro il decreto del Pretore, __________ __________ chiede che il contributo mensile per la moglie sia ridotto a fr. 3133.55 da ottobre a dicembre 1993, a fr. 3860.– per il mese di gennaio 1994 e a fr. 4007.– da febbraio 1994 in poi. Egli postula altresì l’annullamento della condanna relativa al pagamento di fr. 2600.– per gli oneri ipotecari maturati sull’abitazione coniugale nell’ottobre del 1993.\nNelle sue osservazioni del 5 dicembre 1994 __________ __________ propone di respingere l’appello e in via adesiva chiede che il contributo mensile in suo favore sia aumentato a fr. 5570.– fino al dicembre del 1993 e a fr. 6000.– dal gennaio 1994, come pure che il marito sia tenuto a rimborsarle fr. 2817.– per i noti oneri ipotecari maturati nell’ottobre 1993, che le sia riconosciuta una provvigione ad litem di fr. 4000.– e che la tassa di giustizia sia posta interamente a carico del marito, obbligato a rifonderle fr. 4000.– per ripetibili.\nCon osservazioni del 10 gennaio 1995 __________ __________ conclude per il rigetto dell’appello adesivo.\nF. Nel frattempo, il 20 maggio 1994, __________ __________ ha promosso la causa di merito, intesa alla separazione per tempo indeterminato. Il procedimento si trova allo stadio della replica.\nConsiderando\nin diritto:\nI. Sull’appello principale"}