1 CPC); accertato che le parti hanno convenuto di porre le spese e tasse di giustizia a carico dell’appellante e di compensare le ripetibili; ritenuto che l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, presentata con l’appello, deve essere respinta, non potendosi ammettere, in presenza di una desistenza, il requisito della probabilità di esito favorevole del gravame, neppure in causa di stato; considerato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG per analogia); decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza. 2.