{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-119_1995-04-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17308&nX40_KEY=4711564&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0c50e0f982db8a40ce57311f330f985d"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["11.1995.119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.04.1995 11.1995.119"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.04.1995 11.1995.119"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.04.1995 11.1995.119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:54:33", "Checksum": "235c2aecc70939b882ba55987785e1f7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.04.1995 11.1995.119\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per statuire nella causa n. __________ (azione di annullamento del matrimonio, subordinatamente di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 25 maggio 1993 da\ne ora sul decreto cautelare emanato il 10 agosto 1994 dal Pretore;\npremesso che il 25 agosto 1994 __________ __________ ha interposto appello contro un decreto cautelare del 10 agosto 1994 con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto un’istanza di modifica dell’assetto cautelare vigente fra le parti;\npreso atto che con dichiarazione registrata a verbale il 16 marzo 1995 davanti al Pretore l’attore ha dichiarato di ritirare l’appello, le parti avendo nel frattempo firmato una convenzione sugli effetti accessori del divorzio;\nricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. __________pag. 375) e pone fine alla procedura di ricorso (art. 352 cpv. 1 CPC);\naccertato che le parti hanno convenuto di porre le spese e tasse di giustizia a carico dell’appellante e di compensare le ripetibili;\nritenuto che l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, presentata con l’appello, deve essere respinta, non potendosi ammettere, in presenza di una desistenza, il requisito della probabilità di esito favorevole del gravame, neppure in causa di stato;\nconsiderato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG per analogia);\ndecreta:\n1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.\n2. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata il 25 agosto 1994 da __________ __________ è respinta.\n3. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 70.–\nb) spese fr. 30.–\nfr. 100.–\nsono posti a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate.\n3. Intimazione:\n– avv. __________ __________ __________, __________ ;\n– avv. __________ __________, __________.\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nLa presidente La segretaria"}