| | | | ||| | Incarto n. | 3 aprile 1995 | In nome | | || | | ||||| | | ||||| | composta dei giudici: | Epiney-Colombo, presidente, | | segretaria: | Galfetti, vicecancelliera | sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di annullamento del matrimonio, subordinatamente di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 25 maggio 1993 da | | __________ __________, __________ (ora patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________) | | | | contro | | | | | | | | __________ (ora patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) | e ora sul decreto cautelare emanato il 10 agosto 1994 dal Pretore; premesso che il 25 agosto 1994 __________ __________ ha interposto appello contro un decreto cautelare del 10 agosto 1994 con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto un’istanza di modifica dell’assetto cautelare vigente fra le parti; preso atto che con dichiarazione registrata a verbale il 16 marzo 1995 davanti al Pretore l’attore ha dichiarato di ritirare l’appello, le parti avendo nel frattempo firmato una convenzione sugli effetti accessori del divorzio; ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. __________pag. 375) e pone fine alla procedura di ricorso (art. 352 cpv. 1 CPC); accertato che le parti hanno convenuto di porre le spese e tasse di giustizia a carico dell’appellante e di compensare le ripetibili; ritenuto che l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, presentata con l’appello, deve essere respinta, non potendosi ammettere, in presenza di una desistenza, il requisito della probabilità di esito favorevole del gravame, neppure in causa di stato; considerato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG per analogia); decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza. 2. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata il 25 agosto 1994 da __________ __________ è respinta. 3. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 70.– b) spese fr. 30.– fr. 100.– sono posti a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate. 3. Intimazione: – avv. __________ __________ __________, __________ ; – avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria