_________ viene astretta a pagare a __________, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia __________, anticipatamente, entro il giorno 10 di ogni mese, l’importo di fr. 320.– dal 1° luglio 1993, e di fr. 360.– dal 1° gennaio 1994. 1.4 Le somme arretrate dovranno essere pagate entro un mese dall’intimazione del presente giudizio, con gli interessi del 5%. 3. La tassa in fr. 100.– e le spese, da anticipare dal signor __________, sono poste per un terzo a carico dell’istante e per due terzi a carico della signora __________, la quale rifonderà a controparte l’importo di fr. 1300.– per titolo di ripetibili. Per il resto il decreto rimane invariato. 2.