Entrambe le parti hanno postulato l'ammissione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Tutte e due le richieste vanno respinte per difetto del requisito dell'indigenza (art. 155 CPC), visto che entrambe le parti fruiscono di un' eccedenza mensile che permette loro di coprire agevolmente gli oneri di patrocinio legale di questa sede. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia 1. L'appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così modificato: 1.3 __________ viene astretta a pagare a __________, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia __________, anticipatamente, entro il giorno 10 di ogni mese, l’importo di fr.