L'appello va invece respinto laddove chiede che vengano compensate le prestazioni fatte nel corso del 1993 a favore della figlia, valutate in fr. 1'670.–, giacché, oltre a non essere state rese verosimili, si tratterebbe in ogni caso di liberalità e regali d'uso, effettuati direttamente nelle mani della figlia anteriormente all'obbligo di mantenimento fissato con la decisione che ci occupa, che nulla hanno a che vedere con i contributi di mantenimento che vanno versati al rappresentante legale (art. 289 cpv. 1 CC). 9. Gli oneri del pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv.