Dal momento che l’appellante stessa ha offerto, in via subordinata, un contributo alimentare di fr. 320.– mensili, l’appello deve essere accolto parzialmente e il contributo alimentare per la ragazza deve essere fissato in fr. 320.– mensili nel 1993 e in fr. 360.– mensili dal 1° gennaio 1994. L'appello va invece respinto laddove chiede che vengano compensate le prestazioni fatte nel corso del 1993 a favore della figlia, valutate in fr.