Come si è già spiegato in precedenza, il contributo alimentare va determinato in funzione della capacità economica dei genitori e in rapporto al fabbisogno del figlio al momento del giudizio: non appare dunque pertinente riferirsi al contributo alimentare fissato all'epoca della separazione, senza peraltro alcuna precisa indicazione sul reddito conseguito dalle parti. Inconferente si rivela poi il fatto che il padre abbia ridotto le proprie richieste da fr. 800.– a fr. 500.– mensili, visto che la questione è retta dalla massima ufficiale che legittima il giudice a scostarsi dalle richieste del genitore affidatario, e ciò proprio nell’interesse del figlio.