mensili dal 1° gennaio 1994. b) In assenza di dati più precisi, avendo il convenuto completamente omesso di fornire ragguagli, il suo fabbisogno deve essere stimato con prudente apprezzamento. Oltre all’importo base di fr. 940.–, rispettivamente fr. 1'025.– dal 1° gennaio 1994, la voce alloggio viene ammessa in fr. 882.–. In occasione dell’interrogatorio formale il convenuto ha infatti indicato la propria spesa di locazione in fr. 1'132.– (senza chiedere alcun supplemento per la figlia, diversamente da quanto preteso dall'appellante), che viene decurtata della quota relativa alla figlia di fr. 250.–. Tenuto conto del premio di cassa malati stimato in fr.