I vari costi professionali indicati dalla convenuta, compreso il leasing dell'automobile, peraltro neppure reso verosimile, non possono essere riconosciuti in quanto già coperti, come visto in precedenza, dalla cospicua indennità spese versata dal datore di lavoro e che non è stata computata nel reddito. Trattandosi di un fabbisogno limitato allo stretto indispensabile, si giustifica in concreto una rivalutazione del 20% (come consente la giurisprudenza: DTF 115 II 424, 114 II 304; cfr. anche Bühler/Spühler, op. cit., n. 10 ad art. 152 CC) per un totale dunque di fr. 3’053.– mensili nel 1993 e di fr. 3155.– mensili dal 1° gennaio 1994.