5. Dopo aver premesso che il fabbisogno va di regola stabilito in base alle tabelle edite dall'Ufficio della gioventù di Zurigo, il Pretore se ne è discostato perché ha considerato, deducendolo dal fatto che il padre con le conclusioni ha ridotto la sua richiesta a fr. 500.– mensili, che il fabbisogno della figlia non si è modificato rispetto all'epoca della separazione. Ha poi accertato che la madre ha un reddito minimo mensile di fr. 4'500.– (tra importo fisso, provvigioni e rimborso spese) e, riferendosi alle spese indicate da costei nello scritto 2 agosto 1993 (ridotte in sede di interrogatorio formale nella misura di fr. 400.–), ha determinato il suo fabbisogno mensile in fr.