Questo ragionamento non può tuttavia essere condiviso giacché in contrasto con il principio secondo cui la misura del contributo di mantenimento va determinato in rapporto alla capacità economica di entrambi i genitori al momento della sua fissazione. In altre parole, dovendo procedere alla modifica dell'assetto fissato nella procedura di separazione per intervenuta modificazione importante e duratura delle circostanze, si valuteranno liberamente i nuovi elementi di fatto, senza vincolo alla precedente disciplina, tanto più che in concreto né la convenzione né la sentenza di separazione indicano i parametri sui quali è stato fissato il contributo. 5.