– mensili, con la convenzione si era fissato un contributo a carico del padre di fr. 500.– comprensivo dell'assegno per figli sino al 1° gennaio 1993 (e che di conseguenza lo stesso ha corrisposto fr. 348.– nel 1990, fr. 339.– nel 1991 e fr. 330.– nel 1992), essa ne deduce che, a fronte di un suo reddito netto di fr. 2'213.–, il suo onere di mantenimento vada fissato in fr. 320.– mensili. Questo ragionamento non può tuttavia essere condiviso giacché in contrasto con il principio secondo cui la misura del contributo di mantenimento va determinato in rapporto alla capacità economica di entrambi i genitori al momento della sua fissazione.