b CPC non vale quindi per le procedure che concernono i rapporti tra genitori e figli. 4. L'appellante sostiene, in via subordinata, che il contributo da lei dovuto per il mantenimento della figlia deve essere fissato, per ragioni di equità e di giustizia nonché di parità di trattamento, basandosi su quello della sentenza di separazione da ripartire proporzionalmente ai redditi conseguiti dai genitori al momento della stipula della convenzione. Considerato come, sulla base di un reddito netto di fr. 4'000.– mensili, con la convenzione si era fissato un contributo a carico del padre di fr.