La decisione del primo giudice non limita nemmeno il potere cognitivo dell'autorità di ricorso, che può assumere le prove ritenute più idonee a formare il proprio convincimento (Vogel, Freibeweis in der Kinderzuteilung, in: Festschrift Hegnauer, Berna 1986, pag. 610 seg). Il divieto di addurre nuovi fatti e prove in appello sancito dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC non vale quindi per le procedure che concernono i rapporti tra genitori e figli. 4.