Giusta l'art. 285 cpv. 1 CC, in particolare, il contributo per il mantenimento del figlio va commisurato ai di lui bisogni, alla situazione sociale ed alle possibilità dei genitori a seconda delle loro condizioni economiche (DTF 120 II 285 consid. 3a/cc, 116 II 110, 83 II 358 consid. 1). b) La misura del contributo alimentare deve essere concretamente determinata avuto riguardo alla capacità economica: per sostanza, per reddito dal lavoro effettivo o, a seconda delle circostanze, per il reddito della famiglia conseguibile facendo uso di buona volontà (cfr. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 3a ed., 1990, pag. 145-146).