Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 11 ad art. 163 CC). L’eccedenza che dovesse risultare dopo aver dedotto dal reddito complessivo della famiglia la somma dei fabbisogni dei coniugi e dei figli va ripartita tra i coniugi in linea di principio in ragione di metà ciascuno (DTF 114 II 31 consid. 7, 119 II 319; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 26 ad art. 176 CC). a) Per l'art. 276 cpv. 1 CC entrambi i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli, incluse le spese di educazione e formazione, secondo le loro esigenze fisiche, intellettuali e morali. Giusta l'art. 285 cpv.