E' ben vero che in concreto il diniego dell'accordo è stato manifestato prima che il marito comunicasse il proprio assenso in data 26 luglio 1993 e quindi prima che si fosse perfezionata la transazione. Ma il consenso manifestato seduta stante all'udienza vincolava l'appellante perlomeno fino alla scadenza del termine di dieci giorni assegnato dal Pretore al marito per comunicare la propria presa di posizione, eccezion fatta per una formale impugnazione ai sensi dell’art. 23 e seg. CO, che, come detto, non è intervenuta.