Nella concreta fattispecie l'appellante, il giorno successivo all'udienza in cui aveva aderito a verbale alla proposta di contributo alimentare formulata dal Pretore, si è limitata a comunicare la revoca del proprio consenso, senza tuttavia impugnare la propria dichiarazione per vizio di volontà, completando la propria richiesta con scritto 2 agosto 1993 in cui allegava le circostanze secondo le quali, a suo giudizio, il contributo proposto risultava eccessivo. E' ben vero che in concreto il diniego dell'accordo è stato manifestato prima che il marito comunicasse il proprio assenso in data 26 luglio 1993 e quindi prima che si fosse perfezionata la transazione.