1 CPC), la parte che intende scostarsi dal consenso che ha manifestato deve impugnare la propria dichiarazione di volontà nelle forme previste dal CO, postulandone l'annullamento. Nella concreta fattispecie l'appellante, il giorno successivo all'udienza in cui aveva aderito a verbale alla proposta di contributo alimentare formulata dal Pretore, si è limitata a comunicare la revoca del proprio consenso, senza tuttavia impugnare la propria dichiarazione per vizio di volontà, completando la propria richiesta con scritto 2 agosto 1993 in cui allegava le circostanze secondo le quali, a suo giudizio, il contributo proposto risultava eccessivo.