Come si è visto, tuttavia, l’accordo 2 febbraio 1993 aveva carattere precario e come tale il primo giudice gli ha a giusto titolo negato carattere vincolante. c) Pure a titolo pregiudiziale va esaminata la questione a sapere se in occasione dell'udienza di discussione sulla domanda cautelare del 21 luglio 1993 sia stata raggiunta una transazione vincolante per l'appellante, come sembra esser stato accertato dal giudice di prime cure, ancorché lo stesso abbia poi determinato il contributo alimentare litigioso in virtù della massima ufficiale.