Alla luce dei predetti principi giurisprudenziali, la critica si appalesa destituita di fondamento. L'accordo intervenuto il 2 febbraio 1993 tra i coniugi aveva – come si evince univocamente dal tenore letterale dell'istanza medesima (nella quale il padre si riservava di chiedere alla consorte contributi di mantenimento in caso di affidamento duraturo), in connessione con la transazione consegnata a verbale – carattere limitato alla questione dell'affidamento provvisorio, essendo incerte a qual momento le intenzioni della figlia, che si era rivolta d'urgenza al padre per superare la difficile convivenza con la madre: