b) In via principale l'appellante assevera che l'accordo intervenuto il 2 febbraio 1993 sul contributo alimentare litigioso aveva forza e validità di sentenza ai sensi dell’art. 358 CPC in seguito all'omologazione del Pretore, la cui modifica presupponeva un mutamento importante e duraturo delle circostanze. Poiché questa ipotesi non si era verificata in concreto, essendo la figlia rimasta presso il padre, il giudice di prime cure non avrebbe dovuto scostarsene. Alla luce dei predetti principi giurisprudenziali, la critica si appalesa destituita di fondamento.