Nella fattispecie è incontestato che la modifica dell'affidamento della figlia __________ al padre per le cure e l'educazione, intervenuta nel gennaio 1993 successivamente alla sentenza di separazione per volere della figlia medesima in seguito a contrasti sorti con la madre, costituisce una modifica importante e duratura delle circostanze, ove si consideri che è stato voluto dalla stessa figlia sedicenne ed è stato giudicato dal Pretore – non contraddetto dalle parti su questo punto – nell’interesse della ragazza. b) In via principale l'appellante assevera che l'accordo intervenuto il 2 febbraio 1993 sul contributo alimentare litigioso