Per l'art. 145 cpv. 2 CC, proposta l'azione di divorzio, il giudice ordina le opportune misure provvisionali per la durata della causa, in particolare circa il mantenimento della prole. In una causa di divorzio susseguente a una separazione per tempo indeterminato, il giudice deve rispettare l'assetto stabilito con la sentenza di separazione, a meno che nel frattempo si sia verificato un cambiamento importante e duraturo delle circostanze: in tale evenienza le parti possono postulare una modifica della precedente decisione già nell'ambito di una procedura cautelare nella causa di divorzio (cfr. Bühler/Spühler, Commentario bernese, Supplemento 1991, n. 39 ad art. 145 CC;