In concreto i memoriali conclusivi hanno invece sostituito la discussione finale, neppure indetta, alla quale le parti hanno espressamente rinunciato. La rinuncia è invero possibile, le parti potendo disporre liberamente dei propri diritti processuali; esse non possono tuttavia sostituire la discussione finale con uno scambio di memoriali scritti. Il Pretore è quindi formalmente invitato in futuro a non più tollerare memoriali scritti in sostituzione del contraddittorio orale e a indire, se del caso, il dibattimento finale provvisionale. 2. Per l'art. 145 cpv.