L'art. 119 bis CPC prevede che "quando la causa è introdotta dalla sola istanza scritta e motivata di una parte, il giudice può autorizzare la controparte a produrre all'udienza di discussione un riassunto scritto delle proprie allegazioni orali, da annettere al verbale" (sullo scopo della norma: verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1987, vol 1, pag. 124 in basso). La presentazione del riassunto scritto presuppone però, per chiaro disposto di legge, che vi sia un'udienza. In concreto i memoriali conclusivi hanno invece sostituito la discussione finale, neppure indetta, alla quale le parti hanno espressamente rinunciato.