Il Pretore ne ha preso atto ed ha assegnato loro un termine per la presentazione di un riassunto scritto. Sennonché tale modo di procedere non trova conforto alcuno nel Codice di procedura civile, secondo cui il giudice non può disporre un modo di procedere diverso da quello stabilito dalla legge (art. 101 CPC; I CCA 1° marzo 1994 in re S./S.). L'art. 119 bis CPC prevede che "quando la causa è introdotta dalla sola istanza scritta e motivata di una parte, il giudice può autorizzare la controparte a produrre all'udienza di discussione un riassunto scritto delle proprie allegazioni orali, da annettere al verbale" (sullo scopo della norma: