{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-118_1995-12-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17307&nX40_KEY=4711553&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0c018a3d659c409f87300f22fbfffed6"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["11.1995.118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.12.1995 11.1995.118"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.12.1995 11.1995.118"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.12.1995 11.1995.118"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:31:31", "Checksum": "91aadecd80090448d5219f29c658e933", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.12.1995 11.1995.118\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n8. Il quadro economico della famiglia si presenta in sintesi come segue:\n1993\n- reddito dei coniugi fr. 8’019.– netti\n- fabbisogno del marito fr. 2906.–\n- fabbisogno della moglie fr. 3053.–\n- fabbisogno della figlia fr. 1340.–\n- fabbisogno della famiglia fr. 7299.–\n- eccedenza: fr. 720.– mensili\n- spettanza della moglie (fabbisogno più metà eccedenza): fr. 3413.–\n1994\n- reddito dei coniugi fr. 8’019.– netti\n- fabbisogno del marito fr. 3008.–\n- fabbisogno della moglie fr. 3155.–\n- fabbisogno della figlia fr. 1530.–\n- fabbisogno della famiglia fr. 7693.–\n- eccedenza: fr. 326.– mensili\n- spettanza della moglie (fabbisogno più metà eccedenza): fr. 3318.–\nSu queste basi il contributo alimentare dovuto dall’appellante per la figlia, tenuto conto del reddito netto accertato di fr. 3675.–mensili, sarebbe quindi di fr. 260.– mensili nel 1993 e di fr. 360.– (fr. 357.– arrotondati) mensili nel 1994. Dal momento che l’appellante stessa ha offerto, in via subordinata, un contributo alimentare di fr. 320.– mensili, l’appello deve essere accolto parzialmente e il contributo alimentare per la ragazza deve essere fissato in fr. 320.– mensili nel 1993 e in fr. 360.– mensili dal 1° gennaio 1994.\nL'appello va invece respinto laddove chiede che vengano compensate le prestazioni fatte nel corso del 1993 a favore della figlia, valutate in fr. 1'670.–, giacché, oltre a non essere state rese verosimili, si tratterebbe in ogni caso di liberalità e regali d'uso, effettuati direttamente nelle mani della figlia anteriormente all'obbligo di mantenimento fissato con la decisione che ci occupa, che nulla hanno a che vedere con i contributi di mantenimento che vanno versati al rappresentante legale (art. 289 cpv. 1 CC).\n9. Gli oneri del pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il risultato dell’appello comporta la modifica della decisione pretorile sugli oneri processuali, che vengono posti per due terzi a carico dell’appellante, oppostasi all’istanza cautelare, e per un terzo a carico dell’istante, cui dovrà essere rifusa un’indennità per ripetibili ridotta di fr. 1300.–. In sede di appello gli oneri processuali sono a carico dell’appellato, che aveva postulato la conferma del giudizio pretorile, con l’obbligo di versare all’appellante un’indennità per ripetibili ridotte di appello.\nEntrambe le parti hanno postulato l'ammissione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Tutte e due le richieste vanno respinte per difetto del requisito dell'indigenza (art. 155 CPC), visto che entrambe le parti fruiscono di un' eccedenza mensile che permette loro di coprire agevolmente gli oneri di patrocinio legale di questa sede.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia\n1. L'appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così modificato:\n1.3 __________ viene astretta a pagare a __________, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia __________, anticipatamente, entro il giorno 10 di ogni mese, l’importo di fr. 320.– dal 1° luglio 1993, e di fr. 360.– dal 1° gennaio 1994.\n1.4 Le somme arretrate dovranno essere pagate entro un mese dall’intimazione del presente giudizio, con gli interessi del 5%.\n3. La tassa in fr. 100.– e le spese, da anticipare dal signor __________, sono poste per un terzo a carico dell’istante e per due terzi a carico della signora __________, la quale rifonderà a controparte l’importo di fr. 1300.– per titolo di ripetibili.\nPer il resto il decreto rimane invariato.\n2. L'istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.\n3. L'istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.\n4. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in\na) tassa di giustizia fr. 300.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 350.–\nsono a carico di __________, che rifonderà all’appellante l'importo di fr. 600.- per ripetibili ridotte d'appello.\n5. Intimazione:\n- avv. __________, __________\n- avv. __________, __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nLa presidente La segretaria"}