{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-118_1995-12-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17307&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0c018a3d659c409f87300f22fbfffed6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.12.1995 11.1995.118"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.12.1995 11.1995.118"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.12.1995 11.1995.118"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:18:27", "Checksum": "a7d5f26c8b6fd2e597fee6c32cec4413", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.12.1995 11.1995.118\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4. L'appellante sostiene, in via subordinata, che il contributo da lei dovuto per il mantenimento della figlia deve essere fissato, per ragioni di equità e di giustizia nonché di parità di trattamento, basandosi su quello della sentenza di separazione da ripartire proporzionalmente ai redditi conseguiti dai genitori al momento della stipula della convenzione. Considerato come, sulla base di un reddito netto di fr. 4'000.– mensili, con la convenzione si era fissato un contributo a carico del padre di fr. 500.– comprensivo dell'assegno per figli sino al 1° gennaio 1993 (e che di conseguenza lo stesso ha corrisposto fr. 348.– nel 1990, fr. 339.– nel 1991 e fr. 330.– nel 1992), essa ne deduce che, a fronte di un suo reddito netto di fr. 2'213.–, il suo onere di mantenimento vada fissato in fr. 320.– mensili.\nQuesto ragionamento non può tuttavia essere condiviso giacché in contrasto con il principio secondo cui la misura del contributo di mantenimento va determinato in rapporto alla capacità economica di entrambi i genitori al momento della sua fissazione. In altre parole, dovendo procedere alla modifica dell'assetto fissato nella procedura di separazione per intervenuta modificazione importante e duratura delle circostanze, si valuteranno liberamente i nuovi elementi di fatto, senza vincolo alla precedente disciplina, tanto più che in concreto né la convenzione né la sentenza di separazione indicano i parametri sui quali è stato fissato il contributo.\n5. Dopo aver premesso che il fabbisogno va di regola stabilito in base alle tabelle edite dall'Ufficio della gioventù di Zurigo, il Pretore se ne è discostato perché ha considerato, deducendolo dal fatto che il padre con le conclusioni ha ridotto la sua richiesta a fr. 500.– mensili, che il fabbisogno della figlia non si è modificato rispetto all'epoca della separazione. Ha poi accertato che la madre ha un reddito minimo mensile di fr. 4'500.– (tra importo fisso, provvigioni e rimborso spese) e, riferendosi alle spese indicate da costei nello scritto 2 agosto 1993 (ridotte in sede di interrogatorio formale nella misura di fr. 400.–), ha determinato il suo fabbisogno mensile in fr. 3'800.–. Ciò posto, ha concluso che, con un'eccedenza di fr. 700.–, essa è in grado di corrispondere un contributo di fr. 500.– già comprensivo del premio della cassa malati di fr. 84.– mensili da lei assunto dall'epoca della separazione.\n6. a) L'appellante asserisce che, diversamente dagli accertamenti pretorili, il suo reddito assommerebbe a soli fr. 2'634.07, non potendosi computare l'indennità per rimborso spese, non soggetta ad alcuna imposizione fiscale, e avendo il giudice di prime cure determinato le provvigioni in modo erroneo. Il Pretore ha fondato i propri accertamenti sul certificato di salario provvisorio del 20 luglio 1993, integrandolo con le schede salariali mensili relative al 1993. Questi documenti sono tuttavia superati dal certificato di salario completo del 1993 – richiamato agli atti dalla giudice delegata a complemento della domanda di assistenza giudiziaria formulata in appello della moglie – dal quale si evince un salario netto annuo di fr. 39'831.– (comprensivo dell'importo fisso e delle provvigioni), corrispondente a fr. 3'319.25 mensili. Trattasi di un salario inferiore a quello percepito nel biennio precedente in qualità di impiegata presso una ditta di arredamenti ed accessori, ma corrispondente grosso modo a quello percepito presso la __________ Assicurazioni nel 1992. Dal certificato in parola risulta inoltre che l'appellante ha beneficiato nel 1993 di un'indennità per \"altre spese\" di fr. 14'764.–. Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Camera (I CCA 9 settembre 1994 in re T./T.), l'indennità forfettaria per rimborso spese versata a un assicuratore (agente esterno) non può essere considerata salario in presenza di esplicita attestazione del datore di lavoro, confermata dal certificato fiscale e dal contratto di lavoro, ritenuto che in tale ipotesi non possono però più essere considerati nel fabbisogno supplementi per spese professionali. In concreto, ancorché difetti un'esplicita dichiarazione del datore di lavoro sulla natura dell'indennità per \"altre spese\", si evince dal contratto di lavoro (documenti richiamati, clausola n. 3.2 e n. 3.6) che il 25% dell'indennità mensile garantita di fr. 3'500.–, ossia fr. 875.–, è dovuta a titolo di indennizzo completo per gli esborsi necessari per viaggi, sostentamento, telefono, porti, ecc. e non è soggetta a trattenuta degli oneri sociali: in tale misura l'indennità non può quindi essere considerata come salario. Non così invece per la parte restante di fr. 4'264.– (ossia fr. 14'764.– ./. fr. 10'500.–), visto che né il contratto né il datore di lavoro né tantomeno l'appellante hanno fornito indicazioni sulla sua natura e sulle spese effettive sostenute in aggiunta agli esborsi indennizzati a norma di contratto: in assenza di qualsivoglia indicazione, si deve ritenere che questa parte di indennizzo configuri un reddito occulto che va computato in aggiunta allo stipendio netto testé detto (cfr. I CCA 1 giugno 1995 in re K./K.).\nIn conclusione, lo stipendio complessivo dell'appellante assomma a fr. 44'095.– annui, pari a fr. 3'675.– mensili, ritenuto che nel suo fabbisogno non verrà inoltre riconosciuta alcuna posta per le spese professionali, già coperte dall’indennizzo fornito dal datore di lavoro. Che ciò corrisponda alla sua reale capacità di guadagno è circostanza confortata anche dal fabbisogno di ben fr. 4'100.– indicato nello scritto del 2 agosto 1993 (poi ridotto in sede di interrogatorio formale a fr. 3'700.–) e dal tenore di vita che essa ha potuto garantirsi in questi anni, concedendosi vacanze certamente superiori alla media della popolazione, per frequenza e genere di destinazione (cfr. interrogatorio formale)."}