{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-118_1995-12-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17307&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0c018a3d659c409f87300f22fbfffed6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.12.1995 11.1995.118"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.12.1995 11.1995.118"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.12.1995 11.1995.118"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:18:27", "Checksum": "a7d5f26c8b6fd2e597fee6c32cec4413", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.12.1995 11.1995.118\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) Pure a titolo pregiudiziale va esaminata la questione a sapere se in occasione dell'udienza di discussione sulla domanda cautelare del 21 luglio 1993 sia stata raggiunta una transazione vincolante per l'appellante, come sembra esser stato accertato dal giudice di prime cure, ancorché lo stesso abbia poi determinato il contributo alimentare litigioso in virtù della massima ufficiale. Al proposito il Pretore si è richiamato al pronunciato 22 giugno 1993 di questa Camera in re G./G., che ha rammentato come una transazione, ancorché raggiunta nell'ambito di un procedimento giudiziario, sia un contratto disciplinato dalle disposizioni generali del CO soggiacente alle disposizioni sui vizi del consenso, con determinate riserve risultanti dalla natura particolare di tale contratto (DTF 111 II 349; 105 II 273): poiché una transazione conclusa davanti al giudice pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC), la parte che intende scostarsi dal consenso che ha manifestato deve impugnare la propria dichiarazione di volontà nelle forme previste dal CO, postulandone l'annullamento. Nella concreta fattispecie l'appellante, il giorno successivo all'udienza in cui aveva aderito a verbale alla proposta di contributo alimentare formulata dal Pretore, si è limitata a comunicare la revoca del proprio consenso, senza tuttavia impugnare la propria dichiarazione per vizio di volontà, completando la propria richiesta con scritto 2 agosto 1993 in cui allegava le circostanze secondo le quali, a suo giudizio, il contributo proposto risultava eccessivo. E' ben vero che in concreto il diniego dell'accordo è stato manifestato prima che il marito comunicasse il proprio assenso in data 26 luglio 1993 e quindi prima che si fosse perfezionata la transazione. Ma il consenso manifestato seduta stante all'udienza vincolava l'appellante perlomeno fino alla scadenza del termine di dieci giorni assegnato dal Pretore al marito per comunicare la propria presa di posizione, eccezion fatta per una formale impugnazione ai sensi dell’art. 23 e seg. CO, che, come detto, non è intervenuta. Tuttavia, vigendo nella determinazione dei contributi alimentari per i figli la massima ufficiale illimitata anche per l'autorità d'appello (DTF 120 II 229, 119 II 203 consid. 1; cfr. Bühler/Spühler, op. cit., n. 253 ad art. 145 CC; Rep. __________ 307), la questione resta senza conseguenze pratiche ai fini del giudizio, dovendo questa Camera esaminare d'ufficio l'adeguatezza del contributo alimentare fissato dal Pretore.\n3. L’obbligo di mantenimento dei coniugi nei confronti della famiglia (art. 163 CC) sussiste per tutta la durata del matrimonio (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4a ed. Berna 1995, n. 889 pag. 179, n. 946 pag. 190) e quindi anche in presenza di una separazione legale. La metodica per il calcolo del contributo alimentare è stabilita dal diritto federale e va applicata d’ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Si procede dapprima alla determinazione del fabbisogno di tutta la famiglia, prendendo come punto di partenza per le necessità dei coniugi i minimi esistenziali fissati secondo i principi validi in materia esecutiva (DTF 114 II 301, SJ 1992 380). Nel fabbisogno minimo va inoltre tenuto conto dei rispettivi oneri fiscali per il corrente periodo d’imposta e dei premi di assicurazione relativi alla copertura di rischi di interesse per la comunione domestica (DTF 114 II 393; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 11 ad art. 163 CC). L’eccedenza che dovesse risultare dopo aver dedotto dal reddito complessivo della famiglia la somma dei fabbisogni dei coniugi e dei figli va ripartita tra i coniugi in linea di principio in ragione di metà ciascuno (DTF 114 II 31 consid. 7, 119 II 319; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 26 ad art. 176 CC).\na) Per l'art. 276 cpv. 1 CC entrambi i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli, incluse le spese di educazione e formazione, secondo le loro esigenze fisiche, intellettuali e morali. Giusta l'art. 285 cpv. 1 CC, in particolare, il contributo per il mantenimento del figlio va commisurato ai di lui bisogni, alla situazione sociale ed alle possibilità dei genitori a seconda delle loro condizioni economiche (DTF 120 II 285 consid. 3a/cc, 116 II 110, 83 II 358 consid. 1).\nb) La misura del contributo alimentare deve essere concretamente determinata avuto riguardo alla capacità economica: per sostanza, per reddito dal lavoro effettivo o, a seconda delle circostanze, per il reddito della famiglia conseguibile facendo uso di buona volontà (cfr. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 3a ed., 1990, pag. 145-146). Nella determinazione dei contributi alimentari ai figli (così come di ogni altra questione loro inerente: affidamento, diritto di visita, ecc.) vige come ricordato in precedenza la massima ufficiale illimitata ed il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni né alle prove offerte né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii, 118 II 93; Rep. __________ 307). La decisione del primo giudice non limita nemmeno il potere cognitivo dell'autorità di ricorso, che può assumere le prove ritenute più idonee a formare il proprio convincimento (Vogel, Freibeweis in der Kinderzuteilung, in: Festschrift Hegnauer, Berna 1986, pag. 610 seg). Il divieto di addurre nuovi fatti e prove in appello sancito dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC non vale quindi per le procedure che concernono i rapporti tra genitori e figli."}