{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-118_1995-12-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17307&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0c018a3d659c409f87300f22fbfffed6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.12.1995 11.1995.118"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.12.1995 11.1995.118"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.12.1995 11.1995.118"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:18:27", "Checksum": "a7d5f26c8b6fd2e597fee6c32cec4413", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.12.1995 11.1995.118\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n1. Le parti hanno rinunciato a essere citate per la discussione finale provvisionale all'udienza del 15 novembre 1993. Il Pretore ne ha preso atto ed ha assegnato loro un termine per la presentazione di un riassunto scritto. Sennonché tale modo di procedere non trova conforto alcuno nel Codice di procedura civile, secondo cui il giudice non può disporre un modo di procedere diverso da quello stabilito dalla legge (art. 101 CPC; I CCA 1° marzo 1994 in re S./S.). L'art. 119 bis CPC prevede che \"quando la causa è introdotta dalla sola istanza scritta e motivata di una parte, il giudice può autorizzare la controparte a produrre all'udienza di discussione un riassunto scritto delle proprie allegazioni orali, da annettere al verbale\" (sullo scopo della norma: verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1987, vol 1, pag. 124 in basso). La presentazione del riassunto scritto presuppone però, per chiaro disposto di legge, che vi sia un'udienza. In concreto i memoriali conclusivi hanno invece sostituito la discussione finale, neppure indetta, alla quale le parti hanno espressamente rinunciato. La rinuncia è invero possibile, le parti potendo disporre liberamente dei propri diritti processuali; esse non possono tuttavia sostituire la discussione finale con uno scambio di memoriali scritti. Il Pretore è quindi formalmente invitato in futuro a non più tollerare memoriali scritti in sostituzione del contraddittorio orale e a indire, se del caso, il dibattimento finale provvisionale.\n2. Per l'art. 145 cpv. 2 CC, proposta l'azione di divorzio, il giudice ordina le opportune misure provvisionali per la durata della causa, in particolare circa il mantenimento della prole. In una causa di divorzio susseguente a una separazione per tempo indeterminato, il giudice deve rispettare l'assetto stabilito con la sentenza di separazione, a meno che nel frattempo si sia verificato un cambiamento importante e duraturo delle circostanze: in tale evenienza le parti possono postulare una modifica della precedente decisione già nell'ambito di una procedura cautelare nella causa di divorzio (cfr. Bühler/Spühler, Commentario bernese, Supplemento 1991, n. 39 ad art. 145 CC; Rep. 1988 338, 1985 91). Per converso, il giudice è legato agli accordi sulla modifica di un contributo di mantenimento per i figli, intervenuti tra le parti al di fuori di una procedura giudiziaria solamente se la convenzione è stata in seguito omologata dal giudice competente (cfr. Bühler/Spühler, op. cit., n. 34 ad art. 145 CC e n. 163 e 164 ad art. 158 CC).\na) Nella fattispecie è incontestato che la modifica dell'affidamento della figlia __________ al padre per le cure e l'educazione, intervenuta nel gennaio 1993 successivamente alla sentenza di separazione per volere della figlia medesima in seguito a contrasti sorti con la madre, costituisce una modifica importante e duratura delle circostanze, ove si consideri che è stato voluto dalla stessa figlia sedicenne ed è stato giudicato dal Pretore – non contraddetto dalle parti su questo punto – nell’interesse della ragazza.\nb) In via principale l'appellante assevera che l'accordo intervenuto il 2 febbraio 1993 sul contributo alimentare litigioso aveva forza e validità di sentenza ai sensi dell’art. 358 CPC in seguito all'omologazione del Pretore, la cui modifica presupponeva un mutamento importante e duraturo delle circostanze. Poiché questa ipotesi non si era verificata in concreto, essendo la figlia rimasta presso il padre, il giudice di prime cure non avrebbe dovuto scostarsene.\nAlla luce dei predetti principi giurisprudenziali, la critica si appalesa destituita di fondamento. L'accordo intervenuto il 2 febbraio 1993 tra i coniugi aveva – come si evince univocamente dal tenore letterale dell'istanza medesima (nella quale il padre si riservava di chiedere alla consorte contributi di mantenimento in caso di affidamento duraturo), in connessione con la transazione consegnata a verbale – carattere limitato alla questione dell'affidamento provvisorio, essendo incerte a qual momento le intenzioni della figlia, che si era rivolta d'urgenza al padre per superare la difficile convivenza con la madre: veniva comunque lasciata aperta la questione del mantenimento da parte di quest'ultima in caso di affidamento duraturo.\nPuò pertanto rimanere indeciso il quesito di sapere se tale accordo provvisorio sia stato omologato dal Pretore. Il verbale d’udienza lascia sussistere dubbi: pur non contendo un’esplicita approvazione da parte del giudice, porta infatti in calce la menzione “letto e approvato” con il sigillo della Pretura e la firma del Pretore. Come si è visto, tuttavia, l’accordo 2 febbraio 1993 aveva carattere precario e come tale il primo giudice gli ha a giusto titolo negato carattere vincolante."}