{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-118_1995-12-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17307&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0c018a3d659c409f87300f22fbfffed6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.12.1995 11.1995.118"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.12.1995 11.1995.118"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.12.1995 11.1995.118"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:18:27", "Checksum": "a7d5f26c8b6fd2e597fee6c32cec4413", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.12.1995 11.1995.118\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nGalfetti, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa n. __________ (provvisionale di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera, promossa con istanza del 6 luglio 1993 da\n|\n|\n__________ nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________),\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se deve essere accolto l'appello 25 agosto 1994 di __________ contro il decreto emesso il 29 luglio 1994 dal Pretore del Distretto di Riviera;\n2. Se deve essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata da __________ con l’appello;\n3. Se deve essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata da __________ con le osservazioni 6 settembre 1994;\n4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto:\nA. __________, 1938, e __________ nata __________, 1948, si sono uniti in matrimonio il __________ 1969. Dall'unione sono nate le figlie __________, 1970, e __________, 1977. Il marito lavora presso l'impresa generale di __________ di __________, mentre la moglie, a suo tempo impiegata presso una ditta di __________, è attualmente consulente previdenziale presso la __________ Assicurazioni. I coniugi sono stati legalmente separati per tempo indeterminato con sentenza 2 aprile 1992 del Pretore del Distretto di Riviera, che ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie in virtù della quale l'autorità parentale sulla figlia __________ è stata attribuita alla madre, mentre il padre si è assunto un onore di mantenimento di fr. 500.– mensili aggiuntivi, a far tempo dal 1° gennaio 1993, degli assegni familiari.\nB. L'11 gennaio 1993 il marito ha instato per il tentativo di conciliazione facoltativo dell’art. 354 CPC, chiedendo che venisse regolamentato il trasferimento della figlia __________ presso di lui, intervenuto su richiesta di costei a seguito di profondi dissidi con la madre. Nel corso della relativa udienza tenutasi il 2 febbraio 1993 le parti si sono accordate nel senso che __________ restasse provvisoriamente presso il padre, fatta salva la facoltà per lei di rientrare in qualsiasi momento presso la madre e ritenuto che, se l'affidamento fosse perdurato oltre la metà del mese di febbraio 1993, l'assegno familiare sarebbe stato incassato direttamente dal padre, mentre la madre avrebbe continuato, sino a decisione contraria delle parti, a corrispondere per la figlia il premio della cassa malati e il premio dell'assicurazione sulla vita.\nC. __________ ha presentato il 10 maggio 1993 un'istanza per il tentativo di conciliazione e il 24 giugno successivo la petizione di divorzio senza rivendicare l'affidamento della figlia, rimasta presso il padre. Il 6 luglio 1993 quest'ultimo ha presentato domanda di provvedimenti cautelari in cui ha chiesto formalmente l'affidamento della figlia e la fissazione di un contributo alimentare a suo favore di fr. 800.– a far tempo dal mese di gennaio 1993. Nel corso dell'udienza di discussione, tenutasi il 21 luglio 1993, il Pretore ha proposto alle parti di fissare il contributo alimentare a carico della madre in fr. 366.– oltre il premio della cassa malati di fr. 84.– e il premio dell'assicurazione sulla vita di fr. 50.–, ritenuto che l'assegno familiare sarebbe stato di spettanza del padre. Dopo aver aderito seduta stante alla proposta, la moglie ha comunicato il giorno seguente, senza fornire motivazioni, di non essere più d'accordo. In occasione della nuova discussione in contraddittorio, tenutasi il 13 settembre 1993, essa ha spiegato di essere incorsa in errore su dati essenziali per determinare il suo obbligo alimentare: in effetti essa disporrebbe di un'eccedenza sul suo fabbisogno di gran lunga inferiore a quella di cui fruisce il marito, ciò che non le permetterebbe di corrispondere il contributo alimentare proposto. Esperita l'istruttoria, il Pretore ha sostituito, con l'accordo delle parti, la discussione finale con la produzione di un riassunto scritto. Nel proprio memoriale conclusivo del 3 dicembre 1993 la moglie si è riconfermata nelle proprie argomentazioni e domande, mentre nel memoriale del 6 dicembre 1993 il marito ha ridotto la propria richiesta a fr. 416.– mensili (oltre al pagamento del premio della cassa malati) a far tempo dal luglio 1993.\nD. Statuendo il 29 luglio 1994, il Pretore ha accolto l'istanza come alle domande ridotte formulate dal marito con il memoriale conclusivo del 6 dicembre 1993, ponendo a carico della convenuta la tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 2'000.– per ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.\nE. Contro il decreto del Pretore __________ è insorta con appello 25 agosto 1994, chiedendo in via principale l'annullamento di qualsiasi obbligo alimentare nei confronti della figlia, con l'onere per l'istante di sopportare tutte le spese processuali di prima sede, e, in via subordinata, la riduzione dell’obbligo a fr. 320.– mensili, con carico delle spese processuali alle parti in ragione di un mezzo ciascuno e compensazione delle ripetibili.\nF. Nelle sue osservazioni 6 settembre 1994 __________ postula la reiezione del gravame e la conferma del querelato giudizio.\nG. Entrambe le parti hanno presentato domanda di assistenza giudiziaria per la sede d'appello. Il giudice delegato della Camera ha completato d’ufficio l’istruttoria assumendo agli atti nuova documentazione, su cui le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi.\nConsiderato\nin diritto:"}