La moglie ha infatti dimostrato, con i documenti prodotti a sostegno della domanda di assistenza giudiziaria, non solo la sua condizione di indigenza, ma anche l’impossibilità pratica di incassare dall’appellante l’importo a titolo di indennità per ripetibili che le è stato riconosciuto dal Pretore. Essa ha infatti già ricevuto, a conclusione di una procedura esecutiva per l’incasso dei contributi alimentari, un attestato di carenza di beni a carico del marito, ciò che giustifica la sua ammissione al gratuito patrocinio. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: