Gli oneri processuali e le ripetibili di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dalla moglie in data 26 agosto 1994 merita accoglimento, limitatamente al gratuito patrocinio, i costi processuali restando a carico dell'appellante. La moglie ha infatti dimostrato, con i documenti prodotti a sostegno della domanda di assistenza giudiziaria, non solo la sua condizione di indigenza, ma anche l’impossibilità pratica di incassare dall’appellante l’importo a titolo di indennità per ripetibili che le è stato riconosciuto dal Pretore.