Essendo stato confermato il giudizio pretorile sul reddito dell’appellante, infatti, la motivazione di quest’ultimo sulle ripetibili cade. Il marito ha dedotto in appello anche il dispositivo 1§ del decreto pretorile, relativo alla trattenuta di stipendio, ma non ha minimamente motivato le sue contestazioni, ciò che conduce alla dichiarazione di nullità dell’appello su questo punto ai sensi dell’art. 309 cpv. 5 CPC, vista la carenza dei requisiti formali previsti dal cpv. 2 lett. f della citata norma legale. 6. Gli oneri processuali e le ripetibili di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv.