5 L'appellante censura anche il riconoscimento alla moglie della provvigione ad litem, adducendo che le sue attuali condizioni finanziarie non gli consentono di versare alcunché. Ci si potrebbe invero interrogare sulla ricevibilità dell’appello su tale punto, dal momento che manca una richiesta a giudizio formale sulle ripetibili, ma non è necessario indagare oltre, poiché la censura deve comunque essere respinta nel merito. Essendo stato confermato il giudizio pretorile sul reddito dell’appellante, infatti, la motivazione di quest’ultimo sulle ripetibili cade.