Le modalità di calcolo corrispondono infatti a quanto prescritto da dottrina e giurisprudenza e sono state esplicitamente accettate dall’appellante, che ha contestato solo i rispettivi redditi e il fabbisogno della moglie. Ne discende che l’appello deve essere respinto per quel che concerne l’ammontare del contributo alimentare dovuto a moglie e figli. 5 L'appellante censura anche il riconoscimento alla moglie della provvigione ad litem, adducendo che le sue attuali condizioni finanziarie non gli consentono di versare alcunché.