Già nell'istanza 30 agosto 1991 la moglie aveva indicato nel suo fabbisogno personale una spesa fissa di fr. 1'710.– per la locazione, senza che l'appellante abbia formulato contestazioni in merito. Entrambe queste censure, sollevate per la prima volta in appello, devono quindi essere dichiarate inammissibili. Il contributo alimentare stabilito dal primo giudice può dunque essere confermato. Le modalità di calcolo corrispondono infatti a quanto prescritto da dottrina e giurisprudenza e sono state esplicitamente accettate dall’appellante, che ha contestato solo i rispettivi redditi e il fabbisogno della moglie.