Il reddito considerato dal primo giudice per la moglie corrisponde sostanzialmente a quello effettivamente percepito dalla stessa nelle varie attività svolte (doc. __________-__________, inc. n. __________), e l'appellante non lo ha mai contestato in precedenza, né nell'istanza di revoca del primo provvedimento supercautelare, né in una delle successive udienze di discussione. La censura relativa alla valutazione del reddito potenziale della moglie non può dunque essere proposta in sede di appello e lo stesso dicasi per l'eccezione riferita al canone di locazione. Già nell'istanza 30 agosto 1991 la moglie aveva indicato nel suo fabbisogno personale una spesa fissa di fr.