mensili netti, non risulta criticabile e merita di essere condivisa. 4. L'appellante censura pure la valutazione del giudice sul reddito dichiarato dalla moglie, ammesso in fr. 2'200.– mensili, e sul calcolo del fabbisogno personale di quest'ultima, in cui è stato incluso un canone di locazione di fr. 1750.–, manifestamente eccessivo. In sede di appello è esclusa la facoltà addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 lett. b CPC). Il reddito considerato dal primo giudice per la moglie corrisponde sostanzialmente a quello effettivamente percepito dalla stessa nelle varie attività svolte (doc.