b) L’appellante non può essere seguito quando afferma che la modifica dei suoi redditi era stata in precedenza tenuta in considerazione dallo stesso Pretore, poiché il 24 novembre 1992, data d‘emanazione del decreto supercautelare con cui è stato ridotto l’obbligo alimentare del marito, l’istruttoria non era ancora terminata e i dati a disposizione del Pretore erano incompleti. Il decreto qui impugnato, per contro, si fonda sull'esame delle risultanze d'istruttoria, che sono state ritenute dal primo giudice contraddittorie se poste a confronto con la documentazione già prodotta dal marito e con le dichiarazioni da questi rese in precedenza (cfr.