– per moglie e figlia, in ragione di metà ciascuna. D. Statuendo il 3 luglio 1994 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza 30 agosto 1991 facendo obbligo a __________ __________ di versare mensilmente alla moglie, la prima volta il 5 settembre 1991, un contributo alimentare di fr. 1'550.– per la moglie, di fr. 900.– per il figlio __________ dal 30 agosto 1991 al 1° giugno 1992 e di fr. 900.– per la figlia __________ dal 30 agosto 1991 al 15 giugno 1994. Egli ha pure confermato la trattenuta di salario ordinata con decreto supercautelare il 1° dicembre 1993 e ha condannato Franc__________ __________ al pagamento di fr. 5'000.– a titolo di provvigione ad litem.