–, da destinare solamente ai figli in ragione di metà ciascuno. Sulla scorta della documentazione prodotta all'udienza provvisionale del 29 ottobre 1991 nonché del questionario redditi e spese successivamente inoltrato dal convenuto provvisionale, il 24 novembre 1992 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6, ha emesso un nuovo decreto supercautelare, con il quale ha ridotto il contributo alimentare a fr. 2'000.–, di cui fr. 1'200.– per la moglie e fr. 800.– per la figlia __________. Con istanza 4 dicembre 1992 ____________________ ha chiesto la revoca del citato decreto supercautelare.