mensili per sé e per i figli, adducendo che il marito non provvedeva più al loro mantenimento. L’istanza è stata accolta in via supercautelare dal Pretore con decreto 11 giugno 1991 e in seguito alla domanda di revoca presentata dal marito le parti sono state citate per il contraddittorio all’udienza del 5 luglio 1991. B. Il marito ha introdotto il 2 luglio 1991 istanza per il tentativo di conciliazione, tenutosi con esito negativo il 28 ottobre 1991. Il 30 agosto 1991 la moglie ha presentato istanza per ottenere in via cautelare e supercautelare la conferma del contributo alimentare mensile di fr. 5000.– e una provvigione ad litem di fr.