{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-117_1995-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17306&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "99e90f24a0efd4e99771e8f59d60cfef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1995 11.1995.117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1995 11.1995.117"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1995 11.1995.117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:16", "Checksum": "9c42ac1cebeef6649bea97ee33ffa83d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1995 11.1995.117\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n5 L'appellante censura anche il riconoscimento alla moglie della provvigione ad litem, adducendo che le sue attuali condizioni finanziarie non gli consentono di versare alcunché. Ci si potrebbe invero interrogare sulla ricevibilità dell’appello su tale punto, dal momento che manca una richiesta a giudizio formale sulle ripetibili, ma non è necessario indagare oltre, poiché la censura deve comunque essere respinta nel merito. Essendo stato confermato il giudizio pretorile sul reddito dell’appellante, infatti, la motivazione di quest’ultimo sulle ripetibili cade.\nIl marito ha dedotto in appello anche il dispositivo 1§ del decreto pretorile, relativo alla trattenuta di stipendio, ma non ha minimamente motivato le sue contestazioni, ciò che conduce alla dichiarazione di nullità dell’appello su questo punto ai sensi dell’art. 309 cpv. 5 CPC, vista la carenza dei requisiti formali previsti dal cpv. 2 lett. f della citata norma legale.\n6. Gli oneri processuali e le ripetibili di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).\nLa richiesta di assistenza giudiziaria formulata dalla moglie in data 26 agosto 1994 merita accoglimento, limitatamente al gratuito patrocinio, i costi processuali restando a carico dell'appellante. La moglie ha infatti dimostrato, con i documenti prodotti a sostegno della domanda di assistenza giudiziaria, non solo la sua condizione di indigenza, ma anche l’impossibilità pratica di incassare dall’appellante l’importo a titolo di indennità per ripetibili che le è stato riconosciuto dal Pretore. Essa ha infatti già ricevuto, a conclusione di una procedura esecutiva per l’incasso dei contributi alimentari, un attestato di carenza di beni a carico del marito, ciò che giustifica la sua ammissione al gratuito patrocinio.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia:\n1. Nella misura in cui è ammissibile l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.\n2. __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria, limitatamente al gratuito patrocinio del lic. iur. __________ __________.\n3. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in :\na) tassa di giustizia fr. 1'000.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 1050.–\nsono a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte l'importo di fr. 1'000.– per ripetibili d'appello.\n4. Intimazione a:\n- lic. iur. __________, c/o avv. __________, __________\n- __________, __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nLa presidente La segretaria"}